STATUTO SOCIALE
Statuto Associazione Circolo del Castellazzo A.S.D. deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2024
GENERALITÀ
Art. 1 – È costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata “CIRCOLO DEL CASTELLAZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” o, in forma abbreviata, e senza vincoli grafici, “CIRCOLO DEL CASTELLAZZO – ASD”.
Art. 2 – L’associazione ha sede in Parma, ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata.
Art. 3 – L’associazione aderisce alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I.
SCOPO SOCIALE
Art. 4 – L’Associazione non ha scopo di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021. L’Associazione, esercita in via stabile e principale la gestione e l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’Associazione ha come oggetto lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva in generale, con particolare riguardo al tennis, al nuoto, all’equitazione, alla ginnastica e ad altre discipline sportive attraverso:
– la promozione, la diffusione e l’avviamento o perfezionamento delle discipline sportive sia a livello agonistico che non agonistico;
– l’organizzazione di tornei ed eventi sportivi a qualsiasi titolo;
– la formazione e l’aggiornamento tecnico- sportivo di associati e tesserati.
Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale, quali a titolo meramente semplificativo:
– l’istituzione di centri con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
– l’organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento sportivo, educativo, ricreativo, culturale;
– la partecipazione ad Associazioni od Enti sportivi e culturali in genere;
– il compimento di operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili al raggiungimento degli scopi sociali;
– la gestione di centri benessere o fisioterapici;
– la vendita di articoli sportivi;
– la gestione di bar, punti ristoro, somministrazione di alimenti e bevande;
– l’attività promo-pubblicitaria, lo sfruttamento del diritto all’immagine, le sponsorizzazioni o qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
– la gestione e l’utilizzo delle strutture ed attrezzature sportive e impianti sportivi quali campi da tennis, piscine, maneggio, palestra.
Ai fini del computo delle attività diverse si applica l’art. 9 comma 1 bis D.Lgs. 36/2021. L’Associazione accetta di conformarsi ai principi generali dell’ordinamento sportivo, alle norme, alle Direttive, ai Regolamenti ed agli Statuti del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui la stessa risulti affiliata. L’Associazione dichiara di conformarsi ed aderire a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021 ed in materia di sicurezza, salute e protezione del minore. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari a proprio carico irrogati dagli organi federali, nonché le vertenze tecnico- disciplinari inerenti l’attività sportiva.
I SOCI
Art. 5 – Sono Soci gli intestatari delle azioni ordinarie della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” che abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su apposito modulo fornito dall’Associazione stessa e abbiano ottenuto dal Consiglio Direttivo il consenso all’adesione all’Associazione. Tenuto conto del requisito di cui al precedente capoverso, possono far parte dell’Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali e ne facciano richiesta, purché dotati di condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine sportiva, con obbligo di astenersi da qualsiasi forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva del decoro dell’Associazione.
La quota associativa non è trasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte) e non è rivalutabile ai sensi dell’art. 4 c. 6 e 7 punto f) del DPR 633/1972.
Alla titolarità della partecipazione sociale della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” corrisponde una quota partecipativa all’Associazione Circolo del Castellazzo. Il richiedente acquisisce lo status di socio contestualmente alla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all’interessato entro e non oltre 40 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. La delibera di ammissione a nuovo Socio deve essere annotata senza indugio nel Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il rifiuto alla delibera di ammissione deve essere motivato ed avverso il rigetto è ammesso reclamo dinanzi l’Assemblea, da spiegare entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del diniego da parte dell’interessato. Il trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi dell’azione della I.S.I. S.p.a., con il gradimento dell’organo amministrativo della medesima I.S.I. S.p.a., è causa di decadenza della qualità di Socio dell’Associazione. Le azioni speciali della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” vengono esonerate dal pagamento delle quote associative annuali e ad esse non spetta il godimento di alcun diritto societario fino alla loro trasformazione in azioni ordinarie, che può avvenire a semplice richiesta del titolare stesso. Il trasferimento di una azione speciale in favore di un discendente in linea retta non prevede il pagamento dell’una tantum di ingresso parificando così tale cessione a quella già normalmente prevista per le azioni ordinarie (cd. cessione “padre/figlio”). In tutti gli altri casi, invece, la trasformazione con il contestuale trasferimento di un’azione speciale a favore di altri soggetti diversi dal titolare, comporta il pagamento dell’una tantum di ingresso nella misura vigente stabilita dal Consiglio. Nel caso di cessione disgiunta dell’azione speciale la trasformazione effettuata dal cessionario con il contestuale trasferimento a favore di altri soggetti diversi dallo stesso, anche discendenti in linea retta, comporta il pagamento dell’una tantum di ingresso prevista dal Regolamento. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 6 – I Soci godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto; in particolare, potranno frequentare i locali del circolo ed usare gli impianti sportivi. Tale diritto si estende al nucleo familiare del Socio e cioè a tutti i familiari conviventi, senza limitazione di età, purché questi ultimi non abbiano costituito un nucleo familiare autonomo che risulti dal certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal competente ufficio dello Stato civile.
Art. 7 – In caso di morte di un Socio, i di lui figli ed il coniuge superstite se costituiscono un unico nucleo familiare, conservano i diritti del Socio e dei suoi familiari, fermo restando l’obbligo di indicare tra loro la persona che assume la qualità di Socio con tutti i diritti e gli oneri conseguenti. Qualora il Socio non abbia lasciato familiari conviventi, gli eredi legittimi o testamentari che si trovino titolari pro–indiviso della azione, dovranno nominare tra loro la persona che assume la qualità di Socio con tutti i diritti e gli oneri conseguenti.
Art. 8 – Il Socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, a quelle del regolamento di cui ai successivi artt. 12 e seguenti, nonché alle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo; è tenuto altresì al pagamento della quota associativa ordinaria e di quella straordinaria che dovesse essere deliberata dall’Assemblea e dei contributi di frequenza agli impianti sportivi nella misura che, su proposta del Consiglio Direttivo, verrà determinata di anno in anno dall’Assemblea. Il Socio subentrante è responsabile solidalmente con il Socio cedente del pagamento delle obbligazioni sociali pregresse.
Art. 9 – La qualifica di socio si perde per recesso, morte ed esclusione, secondo quanto stabilito più oltre.
Chi acquista la qualifica di socio della associazione, si impegna a non recedere finché sarà titolare di un’azione della I.S.I. S.p.a. In caso di trasferimento, per atto tra vivi a qualsiasi titolo, dell’azione della di I.S.I. S.p.a., il socio perderà la qualità di socio dell’associazione nel momento dell’ammissione del nuovo socio, a norma dell’art. 5 del presente Statuto e da questo tale momento verranno meno i relativi obblighi.
In caso di morte del socio, tutti i suoi discendenti ed il coniuge superstite e comunque tutto il nucleo familiare avrà diritto di continuare a frequentare l’associazione, dopo aver comunicato quale persona tra di loro rappresenti i coeredi in seno all’associazione, con gli stessi diritti e doveri del socio defunto.
L’esclusione sarà pronunciata per indegnità o persistente morosità.
L’indegnità si verifica allorquando il socio abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato a doveri sociali, o abbia compiuto gravi atti di indisciplina o infine con la sua condotta entro e fuori l’associazione abbia in qualunque modo danneggiato l’interesse morale, materiale, il prestigio e il buon nome dell’associazione.
Il socio che abbia debiti scaduti da almeno un anno e malgrado diffida scritta, contenente un termine di almeno 30 giorni per pagare, non provveda, sarà escluso dalla associazione, fermo restando il diritto di quest’ultima a procedere per il recupero delle somme dovute.
In caso di esclusione, la perdita dello status di Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ratificata dall’Assemblea a maggioranza semplice. Nel corso della stessa Assemblea deve essere convocato il Socio con il quale si procede nel contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento del Consiglio Direttivo rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Il Socio decaduto non può essere riammesso, salvo nel caso di esclusione per morosità, ove la riammissione è consentita a seguito del pagamento integrale delle somme arretrate.
Il Socio escluso non ha mai diritto al rimborso delle quote già versate, né dei contributi dovuti a qualsiasi titolo.
QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI DI FREQUENZA
Art. 10 – I Soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa ordinaria annuale, delle eventuali quote straordinarie deliberate
ai sensi del presente Statuto, nonché del pagamento di un contributo una tantum
all’atto dell’associazione.
Il pagamento della quota sociale dà diritto al socio ed ai componenti del suo nucleo familiare di accedere alla sede sociale, e di usufruire dei campi da tennis e della piscina all’aperto, della palestra, nonché del servizio bar/ristorante.
Per l’uso dei campi da tennis e della piscina al coperto il Consiglio determina l’importo forfettario stagionale da corrispondersi dal socio all’atto della iscrizione.
Art. 11 – I Soci devono corrispondere presso la segreteria:
– all’atto della iscrizione, la quota associativa (ordinaria e straordinaria, se deliberata) e i contributi determinati dal Consiglio per l’utilizzo degli impianti ove previsto;
– il prezzo per l’acquisto e l’uso delle dotazioni sportive e accessorie all’atto della prenotazione;
– all’atto della prenotazione, gli importi per i corsi collettivi di tennis, nuoto, ginnastica e equitazione.
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gli importi per i corsi collettivi di tennis, nuoto, ginnastica e equitazione.
IL REGOLAMENTO
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il regolamento dell’associazione e le proposte di modifica dello stesso che si rendessero necessarie.
Art. 13 – Le norme regolamentari decise dal Consiglio Direttivo sono provvisoriamente esecutive non appena comunicate ai Soci mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione, e ciò sino alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla loro pubblicazione.
Art. 14 – Il regolamento disciplina le modalità di frequenza ai locali del Circolo ed agli impianti sportivi; i criteri d’applicazione delle sanzioni, delle quote e dei contributi, gli invitati dei Soci e della associazione; i rapporti con il personale direttivo, d’ordine e salariato dipendente dall’associazione; i rapporti con i maestri e gli istruttori delle varie discipline sportive; la gestione del bar e del ristorante; i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 15 – Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Presidente dell’associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei revisori (o Revisore Unico);
e) il Collegio dei probiviri.
L’ASSEMBLEA
Art. 16 – L’Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente dell’associazione e in caso di impedimento dal vice–presidente; potrà essere altresì convocata su istanza di un numero di Soci pari ad almeno due decimi degli iscritti aventi diritto di voto; in tal caso la convocazione dovrà essere disposta entro 20 giorni dalla predetta istanza.
Art. 17 – La convocazione avviene, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito dell’associazione e mediante comunicazione di detto avviso all’indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) che il socio abbia a tal fine indicato.
È onere del socio comunicare al Consiglio Direttivo l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), cui intende ricevere l’avviso di convocazione.
Art. 18 – Il Socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio avente diritto di voto. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun delegato.
Art. 19 – Non hanno diritto di voto nell’Assemblea:
– i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali;
– i Soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata della sospensione stessa.
Art. 20 – Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea.
Le nomine alle cariche sociali, quando non siano fatte per acclamazione, debbono avvenire a schede segrete.
Art. 21 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno i due decimi dei soci aventi diritto di voto.
La seconda convocazione dell’assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere fissata nella stessa giornata della prima convocazione, purché tra le due via sia un intervallo temporale di almeno un’ora.
L’assemblea può essere tenuta in collegamento audio/video attraverso strumenti di telecomunicazione a distanza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:
1) sia consentito al Presidente – anche a mezzo di un’apposita segreteria di
Presidenza – di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di
regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati
della votazione;
2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Nel rispetto delle suddette condizioni, l’assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Art. 22 – I deliberati dell’Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recanti le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori e devono essere trasmessi a tutti i Soci ai rispettivi indirizzi e-mail da loro comunicati ed annotati nel relativo Libro sociale.
Art. 23 – Le deliberazioni assunte dall’Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
Art. 24 – L’Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i termini di legge e delibera, di norma, sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni morale, sportiva e finanziaria;
b) approvazione del bilancio preventivo;
c) approvazione del Regolamento sociale e delle sue modificazioni, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 art. 16 D.Lgs. 39/2021;
d) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico) e del Collegio dei Probiviri;
e) individuazione delle attività diverse secondo i limiti di legge;
f) delibera in ordine alle cause di esclusione del Socio di cui all’art. 9.
Nei casi in cui l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica dello Statuto, copia del verbale sarà altresì inviata agli organismi affilianti, ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. 39/2021 ed articolo 7 del Regolamento di attuazione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Sono altresì di competenza dell’Assemblea generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto all’Assemblea generale straordinaria.
Se non imposto da specifiche norme di legge, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o altri capitali o beni qualunque ne sia la loro denominazione, durante l’intera vita dell’associazione.
Art. 25 – L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno due decimi dei soci in regola col pagamento della quota associativa al momento della richiesta che propongono l’ordine del giorno. In questo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve fissare la relativa data entro 20 giorni dalla richiesta. L’assemblea straordinaria deve poi tenersi entro i 30 giorni successivi alla suddetta convocazione.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto sociale, le deliberazioni sugli atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari, le delibere sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
IL PRESIDENTE
Art. 26 – Il Presidente è l’organo della società cui spetta la firma e la rappresentanza legale.
Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica per un triennio e può essere rieletto.
Art. 27 – Al Presidente, oltre ai poteri di cui agli artt. 21 e 22, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo Statuto e dal Regolamento nonché quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Soci.
Art. 29 – Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e di suoi membri sono rieleggibili consecutivamente solo una volta.
Art. 30 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
a) il Presidente;
b) un Vice–Presidente;
c) un segretario;
d) un tesoriere.
Art. 31 – Il Consiglio, se ritenuto necessario, può nominare i comitati esecutivi preposti alla direzione tecnica delle sezioni del tennis, dell’equitazione e del nuoto, nonché di altre attività previste dall’oggetto sociale.
Art. 32 – Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o del Vice – Presidente o di almeno tre Consiglieri.
Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico) e dei singoli Comitati esecutivi, ove presenti.
La convocazione del Consiglio direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini.
Il Consiglio può svolgersi in audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il segretario.
Art. 33 – Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere Anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.
Art. 34 – Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente all’Assemblea dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio direttivo:
a) dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea;
b) adotta le norme del regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle modificazioni che ritenga necessarie, sottoponendole all’Assemblea per la approvazione;
c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi che dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla relazione morale, sportiva e finanziaria, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea; il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese;
d) assume le decisioni inerenti i rapporti di lavoro e la direzione del personale dipendente, il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti cui l’Associazione stessa intenda eventualmente avvalersi nonché di eventuali volontari, curando l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in tema di lavoro sportivo;
e) richiede il certificato del casellario giudiziale a tutti i lavoratori e volontari eventualmente impiegati nelle attività con minori ai sensi dell’art. 33 comma 7 D.Lgs. 36/2021.
Possono ricoprire cariche sociali i Soci in regola col pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano alcuna altra carica presso altre ASD/SSD nell’ambito della stessa FSN/DSA/EPS; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o qualsiasi Federazione o ente affiliante, squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
Art. 35 – I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione a quattro sedute consecutive decadono dalla carica. I Consiglieri, durante il loro mandato, devono lasciare depositata l’azione presso la segreteria, pena la decadenza della carica.
Art. 36 Il Consiglio Direttivo decade:
– per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti, oppure
– per vacanza contemporanea della metà più uno dei componenti.
In suddette ipotesi il Presidente – o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano – deve provvedere entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento alla convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, che deve tenersi entro 30 giorni successivi la convocazione, curando nelle more l’ordinaria amministrazione.
Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dai Consiglieri ancora in carica in regime di prorogatio.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri che non superino la metà più uno del Consiglio venissero a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i Consiglieri mancanti. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
IL COLLEGIO DEI REVISORI O IL REVISORE UNICO
Art. 37 – Le funzioni di controllo dell’amministrazione sociale sono esercitate dal Collegio dei Revisori.
Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti fra i Soci, o anche esternamente, nel rispetto delle normative di tempo in tempo in vigore, e nominati tutti dall’Assemblea che ne designa altresì il Presidente.
Il Collegio resta in carica per tre esercizi.
L’Assemblea può decidere di affidare le funzioni di controllo dell’amministrazione sociale ad un Revisore Unico, cui si applicano in quanto compatibili le stesse disposizioni fissate dal presente statuto per il Collegio dei Revisori.
Art. 38 – In particolare il Collegio dei Revisori od il Revisore Unico:
a) esercita il controllo contabile;
b) vigila sulla regolarità dei deliberati degli organi sociali e sulla loro esecuzione;
c) redige la propria relazione annuale su bilancio preventivo e consuntivo da depositarsi presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea;
Art. 39 – Il Revisore che, senza giustificato motivo non interviene a quattro sedute consecutive del Collegio dei Revisori, decade dalla carica.
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 40 – L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto di cinque membri effettivi e due supplenti prescelti tra i Soci.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 41 – Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
In caso di impedimento del Presidente, il Collegio, integrato da un membro supplente, viene presieduto dal componente più anziano per età.
Art. 42 – Il Collegio dei Probiviri esercita il potere disciplinare in seguito a deferimento del Consiglio direttivo secondo le norme e le procedure previste dal regolamento e giudica inappellabilmente a maggioranza assoluta.
Le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci sono immediatamente esecutive e sono applicate dal Consiglio Direttivo.
LE SANZIONI
Art. 43 – I provvedimenti disciplinari, applicabili in via gradata in funzione della gravità della condotta, sono adottati dal collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci e degli appartenenti al loro nucleo familiare e conseguono a violazioni delle norme regolamentari e delle disposizioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dell’art. 34, lettera B).
Art. 44– I provvedimenti disciplinari possono consistere in:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sanzione pecuniaria;
d) sospensione a tempo determinato all’accesso al Circolo;
e) esclusione dall’Associazione.
Art. 45 – La sanzione pecuniaria si applica alle violazioni ulteriori e della stessa specie rispetto a quelle che hanno comportato un richiamo scritto e consiste nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250. La sanzione pecuniaria si applica altresì nella misura di € 50 per ogni giorno di violazione del provvedimento di sospensione dall’accesso al Circolo fino ad un massimo di € 5.000,00, impregiudicata ogni altra iniziativa volta a far rispettare il provvedimento. Della sanzione pecuniaria irrogata ad un familiare risponde in via solidale il socio.
Art. 46 – La sospensione temporanea dall’accesso al Circolo non può essere inferiore a quindici giorni né superiore ad un anno. Durante tutto il periodo di sospensione, la persona colpita dal provvedimento non potrà accedere alla sede del Circolo e, se socio, non avrà diritto di voto in Assemblea.
La sospensione è personale e non si estende ai componenti del nucleo familiare della persona nei cui confronti la misura disciplinare è stata adottata.
L’esclusione dall’Associazione è applicabile solo a condotte di estrema gravità incompatibili con la presenza del Socio (o di un componente del suo nucleo familiare responsabile di tale grave ed incompatibile condotta) nel Circolo.
Il Socio escluso resta obbligato a titolo di risarcimento del danno al pagamento di un importo pari alla quota associativa ordinaria fino al trasferimento dell’azione a terzi.
Art. 47– In caso di mancato adempimento all’obbligo di corrispondere la sanzione irrogata il Consiglio procede all’incasso della stessa con le modalità di cui all’art. 9.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 48 – Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione possono avvenire:
a) quando l’Associazione stessa non sia in grado di esplicare la propria attività o di provvedere al proprio funzionamento;
b) per delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei Soci, ma per tale delibera non sono ammesse le deleghe da un socio ad altro; l’Assemblea delibera con il voto dei ¾ (tre quarti) dei Soci (Art. 21 c.c.)
c) per scadenza del termine di durata.
Art. 49 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Art. 50 – Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 lettera h) D.Lgs. 36/2021 e sue successive integrazioni o modifiche.
GRATUITÀ (O REMUNARAZIONE) DELLE CARICHE
Art. 51 – Tutte le cariche sociali, se ricoperte da Soci, sono gratuite.
LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 52 – Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli Associati:
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.
I libri devono essere vidimati da un Notaio prima di essere posti in uso.
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
ANNO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE
Art. 53 – L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Art. 54 – La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, secondo trasparenza.
In occasione della convocazione dell’Assemblea che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia, anche telematica, del bilancio stesso.
Copia del rendiconto annuale è sempre messa a disposizione di Soci, Amministratori e quanti ne abbiano interesse, presso la sede sociale.
Art. 55 – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e costituito da: beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione, ivi compresi acquisti e lasciti testamentari; contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, siano essi pubblici e privati; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; proventi derivanti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
L’Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di associati, lavoratori, amministratori e componenti gli organi sociale, anche in caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento.
Si applica l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 112/2017
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti si rinvia alle disposizioni di legge in vigore, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2021, D.Lgs. 39/2021, al Codice Civile ed alle disposizioni fiscali degli Enti non commerciali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
CRISTINA PAVARANI
Presidente
BORRINI GIOVANNI
Vice Presidente
CRISTIAN MANFREDI
Tesoriere
MARIO L’INSALATA
Segretario
DONATELLA DE DOMINICIS – STEFANO PROTOGENE TANZI – GIULIO DOMMA – MASSIMILIANO GHERARDI – MARCO GOBBI
Consiglieri